Antichi usi e consuetudini riguardo l’affitto dei seminativi e dei pascoli nel Crotonese

L’Agricoltura calabrese raccontata attraverso le fonti storiche

L’aratura nelle campagne del Crotonese (foto Archivio ARSAC).

La qualità dei terreni

Fin dal Medioevo nel Crotonese i terreni furono utilizzati alternativamente tre anni a semina e tre anni a pascolo. In questo modo le terre sfruttate attraverso il succedersi della coltura, generalmente il grano, o un altro cereale, recuperavano la loro fertilità attraverso la letamazione fornita dalle mandrie, principalmente di ovini, che vi stazionavano durante il successivo triennio. Nel caso di terreni affittati per tre anni in erba ad uso di pascolo (“erbaggio”), il pagamento avveniva in denaro, mentre per i tre anni seguenti ad uso di semina, il pagamento era effettuato in grano. L’affitto a erbaggio era di solito concesso agli aristocratici di Crotone per il pascolo del loro bestiame (buoi, vacche, ecc.), oppure ai capimandra dei casali silani (Aprigliano, Pietrafitta, Mangone, ecc.), che con i loro pecorai, calavano in autunno con le loro mandrie, composte soprattutto da pecore, per poi lasciare in giugno il piano per la Sila.[i]

Per stabilire l’entità dell’affitto dei terreni, i territori “aratorii”, detti anche “gabelle”, venivano di solito divisi in tre grandi categorie a seconda della loro natura: le terre fertili, le terre sterili o situate in luoghi collinari, e le terre infertili, sterili e sciollose.

Essi erano apprezzati “a raggione di salme” e precisamente: “Nell’apprezzare li territorii aratorii che volgarmente in essa città si chiamano gabelle si è sempre pratticato d’apprezzare i territorii a raggione di salme, cioè le terre fertili si compongono di tre et quattro tumula seu moggia di terre et a questi si da il prezzo di docati cinquanta et fino a docati sessanta la salma et nelle terre sterili et situati in luoghi montuosi, ciascheduna salma si considera per tumula seu moggia quattro o cinque di terre , et a questi si suole dare il prezzo di docati quaranta sino a cinquanta la salma, più o meno, secondo la loro situatione et qualità. Et nelle terre infertili, sterili et sciollosi, si considera a tumula sei la salma et a questi le si da il prezzo di docati venti o venticinque la salma”.

“Quando si danno in affitto li territorii in erba per uso di pascoli per quelli che sono feraci e fertili l’affitti per uno anno si sogliono fare sino alla raggione di carlini venti la salma, et quelli di minor conditione qualche cosa meno del sud. prezzo secondo le richieste et bisogni dell’affittuarii e l’affitti in grano si sogliono stabilire per tre anni cioè il primo anno si fa maesi seu maggesi e l’affittuario non è tenuto a pagar cos’alcuna al padrone del territorio ma nell’altri due anni susseguenti che vengono a seminarsi li territorii devono pagare per raggione di terratico per ogni anno grani o majorche pro rata che semineranno circa tumulo uno, tumulo uno e mezo, tumula due ancora per ogni tumulo seu moggio di terre et questo si stabilisce a proportione della qualità et fertilità delle terre che comunemente chiamasi in questa città pagamento di copertura, copertura e meza et due coperture”.[ii]

Concorreva a determinare il valore dei terreni anche la loro rendita annua, che era ottenuta prendendo in considerazione per quanti anni essi erano stati affittati a erbaggio e per quanti a semina; si sommavano poi le singole rendite annue e si divideva il totale per il numero degli anni considerati.[iii]

A titolo d’esempio riportiamo alcune stime di terreni fatte da massari di Crotone. Su richiesta delle sorelle Francesca e Maria Barricellis, alcuni massari apprezzarono le due gabelle Scerra e Pisciotta. Essi testificarono che erano di salme 53 e mezza; cioè, salme 51 e mezza, di tumola quattro la salma, e salme due, di tumula sei la salma, quest’ultime infatti erano “terre di infima qualità”. Per quanto riguarda il loro prezzo; le salme 51 e mezza furono stimate a 50 ducati la salma e le altre a ducati 30 la salma, per un totale di ducati 2635.[iv]

Spesso le stime erano viziate per interessi di parte, come nel caso della valutazione del danno che lo scavo della pietra necessaria per la costruzione del regio porto di Crotone, aveva causato a partire dal 1753 fino al maggio 1771, alla gabella “Li Piani di Nao” di Nicola Zurlo. Alcuni massari, incaricati dallo Zurlo, stimarono che le terre danneggiate avevano l’estensione di 12 tomolate “che per esser terre scadenti e non di perfetta qualità, l’an valutato ed apprezzato come la valutano, ed apprezzano alla raggione di tomolate quattro la salma, che in tutto sono tre salme, che alla ragione di docati sessanta la salma come comunemente si apprezzano le terre sono di capitale docati cento ottanta. E considerata la rendita, che dette terre an potuto dare dal millesettecento cinquanta tre a questa parte tra fertile ed infertile in semina ed in erbaggio, come si suole praticare in questa città, an giudicato, come giudicano, che detta rendita, che detto Sig.r Zurlo non à percepito, e che poteva percepire, se non vi fosse stato detto real travaglio, poteva ascendere a circa docati dodeci l’anno”.[v]

Misure di capacità

“Per inveterato uso e consuetudine in questa città si valuta ogni soma di grano seu salma la raggione di tumola sei per ciascheduna”.[vi]

Terreni ad ogni uso

“L’affitti de territorii o gabelle del comprensorio di questa città e Paesi convicini che si pigliano ad ogn’uso si sentono come si pigliassero in semina perché tanto è affittarsi ad ogn’uso che affittarli in semina, potendo l’affittatore farli pascere d’animali e seminarli a suo piacere, quanto dell’affitti in erbaggi non puole l’affittatore valersine in altro che farli pascere d’animali. Per l’affitti ad ogn’uso o in semina si pagano li sudetti territorii molto di più e circa il terzo di più di quanto l’istessi territorii s’affittano o possono affittarsi in erbaggio per pascolo di animali che quando s’apprezzano li territorii secondo la loro rendita si considera per quanti anni possono affittarsi in erbaggio e per quanti anni in semina e per quanto così in erbaggio che in semina possono affittarsi, e coarcervandosi insieme si ratizzano e dividono per tutti l’anni in erbaggio et in semina per rendita uguale la rendita annuale, essendo indifficultabile che molto di più fosse la rendita di ciaschedun anno che s’affittano in semina e sino al terzo circa di più di quello che s’affittano in erbaggio per li territorii predetti”.[vii]

Termini di pagamento

“L’uso e consuetudine di questa città nell’affitti delli territorii e gabelle del distretto et tenimento della stessa città che sogliono affittarsi e concedere in affitto, cioè per anni tre ad uso di pascolo di animali e per altri anni tre ad uso di semina ed in predetto triennio di semina si costuma il primo anno maggesarsino li territorii et non si paga cosa alcuna alli padroni di essi, ma l’affitto ed estaglio di tutti detti tre anni quando si è in grani si corrisponde mettà nella raccolta del primo anno della semina che viene ad essere il secondo del triennio ed altra mettà nella seconda raccolta in cui viene a terminare d.o termine di semina”.[viii]

“Come la raccolta in questa città per l’affitti delle gabelle affittate in semina, tanto in grano che in danaro, è stata ed è sino alla metà del mese di agosto di cadaun anno e doppo detta metà di agosto si può liquidare l’obliganza di detto affitto e non prima della medesima mettà di agosto”.[ix]

Recessione del contratto di affitto

“Secondo l’inveratissima consuetudine di questa città, quall’ora nel primo anno della semina non torna conto all’affittuario di raccogliersi i frutti, sta a sua disposizione di poter d.o affittuario cedere e renunciare al Padrone del territorio il sementato, che si attrova in quello fatto, e con tal rinuncia resta dismesso il contratto di d.o affitto, nè tenuto più l’affittuario di continuare nel medesimo nè tenuto pagar cosa alcuna per detto affitto ed estaglio”.[x]

Lo sconto

“Il costume inveterato ed accettato comunemente in q.a città è in simili affitti quello che quando nelli due anni di semina nel triendio di affitto comulativamente non si prende in detti due anni il punto delli dieci deve il Patrone della Gabella o terreno seminato far l’escomputo al colono”.[xi]

Il pascolo

Per privilegio di re Alfonso d’Aragona i cittadini di Crotone avevano avuto il permesso di “fare loro massarie per tucti li tenimenti de Cutrone et de li casali et pascere loro bestiame in li dicti tenimenti et taglyare legnya a lo bosco de la ysola et pascere herbagio et gliandagio franchi senza alcuno pagamento”,[xii] inoltre una antica consuetudine della città salvaguardava ulteriormente il pascolo degli animali dei cittadini e nello stesso tempo facilitava la concimazione dei terreni. Essa prevedeva che “Per antica consuetudine le gabelle et territori dal mese di maggio per tutto il mese di agosto de quasivoglia anno et finche non piove tre volte in abundantia sono comuni et si pascolano indifferentemente da qualsivoglia sorte de animali: qual pascolare li padroni di dette terre non possono prohibire”.[xiii]

Limitazioni esistevano per il pascolo dei piccoli animali. “Non vi è solito che nelle gabelle chiuse dove vi sono fidati animali grossi come vacchi e bovi fidarci animali minuti appresso come pecori et auni quali per esser cossi minuti non solo mangiano l’herba ma quella radono dalla terra”.[xiv]

La numerazione degli animali che entravano nei territori per pascolarli era fatta così: “Sempre è da tempo immemorabile si è stilato come si stila tanto in questa città dell’Isola quanto in altre parti che qualunque sorte di animali, si vaccini che pecorine, giumentini ed altri che pascolano uniti con altri animali di diversi Padroni nelli territorii d’essa città e fuori si numerano alcune volte dopo otto giorni che sono entrati al pascolo dello territorio et alcune volte nel mese di marzo per vedere a che somma ascenda di pagare cadauno animale ed esce pro rata della somma che si deve pagare a Padroni de territorii il loro affitto, e che per tanto si numerano in detto mese di marzo perchè l’antico costume è, che l’animali si ritrovano vivi a marzo sudetto, pagano per li morti. Entrando animali a pascolare in qualunque gabella del territorio di questa città e luoghi convicini delli dieci del mese d’aprile, sogliono pagare grana dieci poco più o poco meno a testa perchè si tratta di bruscia, seu terre pascolate prima d’altri animali”.[xv]

La salatura dei formaggi

“In ciascheduna forma di formaggio di libre cinque e mezo a pezza vi vogliono di sale di monte cavalli quattro a pezza per uscire di sale, e questa cura dura quattro mesi incirca”.[xvi]

Note


[i] I capimandra pagavano ai pecorai il servimento in Sila che prevedeva che chi aveva in custodia le mandrie doveva far fronte ai pagamenti e soccorsi ai pecorai sino alla calata “poichè alla marina è obbligato il padrone a soccorrere i pecorai”. Il servimento consisteva nell’affittare e pagare le difese e la fida in Sila, nell’assumere i pecorai necessari per la custodia, nell’anticipare grano, scarpe e tutto il bisognevole ai pecorai, nel fornire le mule, i buoi ed i cavalli per il trasporto dei vestimenti e del necessario. ASCZ, Busta 912, anno 1748, f. 87.

[ii] ASCZ, Busta 667, anno 1746, ff. 166-167.

[iii] ASCZ, Busta 911, anno 1739, f. 29.

[iv] ASCZ, Busta 667, anno 1747, ff. 19–23.

[v] ASCZ, Busta 1589, anno 1771, ff. 30–31.

[vi] ASCZ, Busta 665, anno 1737, f. 27.

[vii] ASCZ, Busta 911, anno 1739, f. 29.

[viii] ASCZ, Busta 860, anno 1759, f. 246.

[ix] ASCZ, Busta 915, anno 1763, f. 83.

[x] ASCZ, Busta 1342, anno 1761, f. 18.

[xi] AVC, Contratto tra G. Albani ed il colono F. de Vennera, Cotrone 20 luglio 1805.

[xii] Zangari D., Capitoli e grazie concessi dagli Aragonesi alla città di Cotrone, Napoli 1923, p. 12.

[xiii] ASN, Dip. Som. F. 315, n. 10, f. 33.

[xiv] ASCZ, Busta 117, anno 1623, f. 19.

[xv] ASCZ, Busta 1267, anno 1756, ff. 148v-149.

[xvi] ASCZ, Busta 663, anno 1729, f. 54v.

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Publicato da Arsac Ufficio Marketing Territoriale

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