Olio Extravergine di Oliva DOP “LAMETIA”

C/da Frasso – Zona Ind.le San Pietro Lametino – 88046 – Lamezia Terme (CZ)

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l Consorzio di Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva DOP Lametia è stato costituito nel 2000 come aggregazione di una decina di realtà produttive locali. Riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel giugno 2011, svolge funzioni di controllo, garanzia e verifica per offrire al consumatore finale un prodotto autentico di qualità. L’olio extra vergine di oliva DOP Lametia si produce esclusivamente nei nove comuni della piana di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, che hanno ottenuto l’ambito marchio comunitario. Si ottiene dalla varietà di olivo ‘Carolea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Nel panorama italiano, la Calabria produce il 33% della produzione di olive e il 36% di quella di olio, che ricava da una superficie di oltre 192.000 ettari (16% della superficie nazionale coltivata a olivo). L’area DOP Lametia copre circa 16.000 ettari, pari all’8,4% dell’intera superficie olivetata della regione.

(Estratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 265 dell’11.11.1999)

VARIETÀ DI OLIVO

La denominazione di origine protetta “Lametia” deve essere ottenuta dalla varietà di olivo Carolea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà in misura non superiore al 10%.

ZONA DI PRODUZIONE

Le olive destinate alla produzione dell’olio di oliva extravergine della denominazione di produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Lametia” devono essere prodotte, nell’ambito della provincia di Catanzaro, nei territori olivati della Piana di Lamezia Terme idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Curinga, Filadelfia (in parte), Francavilla Angitola (in parte), Lamezia Terme (ex Nicastro, Sambiese, S. Eufemia) Maida, S. Pietro a Maida, Gizzeria, Feroleto Antico e Pianopoli.

Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale delimitata. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Lametia” può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. La resa massima di olive in olio non può superare il 20%. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.

CARATTERISTICHE AL CONSUMO

L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta “Lametia” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: da verde a giallo paglierino;

odore: di fruttato; sapore: delicato di fruttato; punteggio minimo al panel test: >= 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: < = 14,00 meq02/Kg; K232: < = 2,00; K270: < = 0,20; polifenoli totali: > = 170 mg/Kg

DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE

Il nome della denominazione di origine protetta “Lametia” deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Lametia” deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o banda stagnata di capacità non superiore a litri 5. E’ obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.

Disciplinare di Produzione

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