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Esonero contributi imprese filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura: indicazioni INPS

L’Inps, con la circolare n.57 del 12 aprile 2021, ha aggiornato ed integrato le modalità di ingresso e i requisiti per l’esonero straordinario della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura

L’esonero straordinario, è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e non si applica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni individuabili assumendo a riferimento l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Possono accedere all’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’articolo 58-quater del decreto-legge n. 104/2020. I codici Ateco che consentono l’accesso all’esonero sono riportati in allegato alla circolare n. 57 del 12 aprile 2021

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL, in quanto non indicati espressamente dall’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020 e nella relazione tecnica bollinata della legge n. 77/2020, di conversione del predetto decreto;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato, alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Fonte: INPS

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Publicato da Arsac Ufficio Marketing Territoriale

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