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BDN bovini, ovini, caprini e suini: 7 giorni per registrare movimenti, nascite e decessi

A partire dal 21 aprile 2021, le informazioni relative ai movimenti, alle nascite e ai decessi dei capi bovini, ovini, caprini e suini devono essere registrate in BDN entro il termine perentorio di sette giorni dall’evento.

Il Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 in materia di tracciabilità di determinati animali detenuti dagli allevatori, ha introdotto una nuova disciplina relativa ai termini e alle procedure per la trasmissione,da parte degli operatori,di informazioni per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini nella Banca dati nazionale (BDN).

In particolare, l’art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/520 stabilisce che “Gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini trasmettono le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi di cui all’articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e sui movimenti di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento e all’articolo 56, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 ai fini della registrazione nelle basi dati informatizzate istituite per tali specie entro un termine di trasmissione da stabilire a cura degli Stati membri. Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni non supera i sette giorni dalla data del movimento, della nascita o del decesso degli animali, a seconda dei casi

l Ministero della Salute, con nota prot. n. 9763 del 20 aprile 2021, ha precisato, tra l’altro, che “per quanto attiene al tempo massimo di registrazione in banca dati informatica istituita per bovini, ovini e caprini delle informazioni di cui all’articolo 112, lettera d) e 113, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento, sono immediatamente applicabili le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del predetto Regolamento”

Pertanto, alla luce della sopra citata normativa regolamentare, l’AGEA con Circolare .29371.2021 del 23 aprile 2021 chiarisce che a partire dal 21 aprile 2021:

  • le informazioni relative ai movimenti e alle nascite dei capi bovini e ovicaprini devono essere registrate in BDN comunque entro il termine perentorio di sette giorni dall’evento anche qualora alla registrazione dell’evento in BDN provveda un soggetto  dlegato.
  • Il mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate comporta l’applicazione delle riduzioni e sanzioni previste dal Reg. (UE) n. 640/2014 per tutte le misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato con DM 7 giugno 2018 n. 5465.

Fonte: AGEA

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Publicato da Arsac Ufficio Marketing Territoriale

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